Legge

Legge 466/1988

Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei.

Pubblicato: 05/11/1988 In vigore dal: 27/10/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 466

Testo normativo

LEGGE n. 466/1988 # LEGGE 27 ottobre 1988, n. 466 ## Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. A decorrere dall'anno 1988 è concesso all'Accademia nazionale dei Lincei un contributo ordinario annuo dello Stato di lire 3.500 milioni. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei". 3. Dall'anno 1991 il predetto contributo potrà essere rideterminato con la procedura prevista dall' articolo 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 . 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri BONO PARRINO, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI NOTE AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Si trascrive il testo dell' art. 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985): "Con effetto dal 1› gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985". Si fa presente tuttavia che il quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 è stato abrogato, con effetto dal 9 settembre 1988, dall' art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

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