Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. (09G0054)
Quali sono i requisiti e le procedure per ottenere il voto domiciliare secondo la Legge 46/2009?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 46/2009 modifica la disciplina del voto domiciliare per gli elettori impossibilitati a recarsi al seggio per motivi di salute. Si applica alle elezioni della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e alle consultazioni referendarie statali, nonché alle elezioni locali se l'elettore risiede nel territorio competente. Riguarda due categorie: gli elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione (anche con servizi di supporto) e gli elettori con gravi infermità in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali. Per accedere al voto domiciliare, l'elettore deve presentare al sindaco del comune d'iscrizione, tra il 40° e il 20° giorno prima della votazione, una dichiarazione in carta libera e un certificato medico rilasciato da funzionario designato dall'azienda sanitaria locale, con data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione e prognosi di almeno 60 giorni. Il sindaco verifica la documentazione, include l'elettore in appositi elenchi e organizza la raccolta del voto presso l'abitazione indicata durante le ore di votazione, con la partecipazione del presidente di sezione, uno scrutatore e il segretario. La normativa prevede sanzioni severe (sospensione fino a 9 mesi) per i medici che rilascino certificati fraudolenti, garantendo così la serietà della procedura.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 maggio 2009, n. 46
Testo normativo
LEGGE n. 46/2009
# LEGGE 7 maggio 2009, n. 46
## Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in
materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da
infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento
dall'abitazione.
(09G0054)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all' articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti: a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»; d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»; e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»; f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo integrale dell' art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori SCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), così come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione). - 1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all' articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore. 3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti: a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. 3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi. 4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), l'attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. 5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede: a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale; b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi; c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare. 6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio. 7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. 8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore. 9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale. 9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.».
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Il voto domiciliare è disciplinato dalla Legge 46/2009 per garantire il diritto di suffragio a elettori con infermità gravissime e dipendenza da apparecchiature elettromedicali. La procedura richiede certificazione medica, dichiarazione dell'elettore e intervento del sindaco per l'inclusione negli elenchi speciali. Amministratori comunali e funzionari sanitari devono coordinarsi per assicurare libertà e segretezza del voto, con responsabilità penale per certificazioni mendaci.
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