Legge

Legge 459/2001

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Pubblicato: 05/01/2002 In vigore dal: 27/12/2001 Documento ufficiale

Quali sono le modalità attraverso cui i cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto secondo la Legge 459/2001?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 459/2001 disciplina l'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, garantendo loro la partecipazione alle elezioni delle Camere e ai referendum costituzionali. La normativa si applica a tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione Estero, istituita dalla Costituzione per assicurare rappresentanza ai connazionali che vivono fuori dal territorio nazionale. La legge prevede due modalità principali di voto: il voto per corrispondenza, che rappresenta il sistema ordinario per gli elettori all'estero, e la possibilità di votare in Italia presso la propria sezione elettorale territoriale, previa opzione esercitata per ogni singola votazione. Questa seconda opzione consente ai cittadini che si trovano temporaneamente in Italia di votare direttamente nel territorio nazionale, ma richiede una scelta esplicita valida solo per quella specifica consultazione elettorale.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

Testo normativo

LEGGE n. 459/2001 # LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459 ## Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all' articolo 48 della Costituzione , per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione , nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge. 2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. 3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, comma 1: - Si riporta il testo degli articoli 48 , 75 e 138 della Costituzione : "Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge". "Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum". "Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti".

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La Legge 459/2001 è il riferimento normativo per il voto degli italiani all'estero, circoscrizione Estero e diritti politici dei cittadini residenti fuori dal territorio nazionale. Professionisti del diritto costituzionale e amministrativisti la consultano per questioni relative a modalità di voto per corrispondenza, opzione di voto in Italia, e garantia dell'effettività del diritto di voto secondo l'articolo 48 della Costituzione.

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