Legge

Legge 459/1959

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

Pubblicato: 10/07/1959 In vigore dal: 10/07/1959 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 10 luglio 1959, n. 459

Testo normativo

LEGGE n. 459/1959 # LEGGE 10 luglio 1959, n. 459 ## Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Amnistia) Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia: a) per i reati politici ai sensi dell' articolo 8 del Codice penale , commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946; b) per i reati politici ai sensi dell' articolo 8 del Codice penale , nonchè per i reati elettorali, commessi successivamente al 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, ovvero con pena pecuniaria sola e congiunta a detta pena; c) per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pene non superiori ad anni sei ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a detta pena; d) per i reati non militari nè finanziari, salvo il disposto di cui alla lettera e) del presente articolo e ai successivi articoli 3 e 4, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; e) per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra , commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si è presentato nel termine previsto dall' articolo 15 del decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4 , ovvero se la classe di appartenenza è stata collocata in congedo; f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista dall' articolo 62, n. 4, del Codice penale ; g) per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale , aggravato ai sensi dell'articolo 585, in relazione all'articolo 577; stesso Codice, se concorre una attenuante; h) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena. Ai fini della applicazione della amnistia stabilita alle lettere a) e b) del presente articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il reato sia compreso fra quelli di cui alle lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti dispone la Suprema Corte di cassazione, se innanzi ad essa sia pendente ricorso.

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