Quali quote dei proventi tributari dello Stato sono devolute alla regione Friuli-Venezia Giulia secondo la Legge 457/1984?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 457/1984 modifica l'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, stabilendo un sistema di devoluzione di quote fisse di gettiti tributari riscossi nel territorio regionale. La norma si applica alla regione a statuto speciale e riguarda direttamente la gestione delle risorse finanziarie regionali derivanti da imposte nazionali. In pratica, la regione riceve il 40% (quattro decimi) del gettito dell'IRPEF, dell'IRPEG, delle ritenute alla fonte e dell'IVA (al netto dei rimborsi), mentre riceve il 90% (nove decimi) dei proventi relativi all'imposta sull'energia elettrica, ai canoni per concessioni idroelettriche e all'imposta di consumo sui monopoli dei tabacchi consumati in regione. Per commercialisti e aziende, questa norma è rilevante perché definisce il riparto delle risorse tributarie tra lo Stato centrale e l'amministrazione regionale, influenzando la capacità di spesa della regione e i servizi pubblici disponibili. Le quote sono calcolate al netto delle devoluzioni ad altri enti, garantendo una chiara determinazione delle risorse effettivamente disponibili.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 agosto 1984, n. 457
Testo normativo
LEGGE n. 457/1984
# LEGGE 6 agosto 1984, n. 457
## Norme per il coordinamento della finanza della regione Friuli-Venezia
Giulia con la riforma tributaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa: 1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 , 24 , 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ed all'articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l' articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53; 4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni; 5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione; 6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche; 7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti".
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La Legge 457/1984 è il riferimento normativo per il coordinamento della finanza regionale della Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria, disciplinando la devoluzione di quote di IRPEF, IRPEG, IVA, imposte sull'energia elettrica e canoni idroelettrici. Consulenti fiscali e commercialisti la consultano per comprendere il riparto delle entrate tributarie tra Stato e regione a statuto speciale, nonché l'impatto sulla fiscalità locale e sulla pianificazione finanziaria regionale.
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