Legge

Legge 451/1997

Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

Pubblicato: 30/12/1997 In vigore dal: 23/12/1997 Documento ufficiale

Quali sono i compiti e la composizione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza istituita dalla legge 451/1997?

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La legge 451/1997 istituisce la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza come organo di controllo e indirizzo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione riguardanti i diritti e lo sviluppo dei minori. La Commissione è composta da quaranta parlamentari (venti senatori e venti deputati) nominati proporzionalmente dai Presidenti di Camera e Senato, garantendo la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari. I compiti principali includono la richiesta di informazioni, dati e documenti alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che operano nel settore dei diritti minorili, nonché la promozione di sinergie con enti nazionali e internazionali, associazioni e organizzazioni non governative attive nella tutela dell'infanzia e dell'adozione. La Commissione riferisce alle Camere almeno annualmente sui risultati della propria attività, formulando osservazioni e proposte per l'adeguamento della legislazione vigente in conformità alla normativa dell'Unione europea e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 dicembre 1997, n. 451

Testo normativo

LEGGE n. 451/1997 # LEGGE 23 dicembre 1997, n. 451 ## Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 ((Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza)) 1. È istituita la ((Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza)) con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. 2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. 4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. ((4-bis. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonchè dell'affido e dell'adozione)) 5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 . 6. È istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 agosto 2009, n. 112 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all' articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 , assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza."

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La legge 451/1997 è il riferimento normativo per la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, organo di controllo sui diritti minorili, accordi internazionali e legislazione evolutiva. Professionisti del settore pubblico e organizzazioni non governative la consultano per questioni relative alla tutela dell'infanzia, adozione, affido e promozione dei diritti dei minori in conformità alla Convenzione di New York del 1989.

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