Modifica all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (11G0085)
Quali modifiche apporta la Legge 45/2011 alla composizione dei Comitati consultivi provinciali presso l'INAIL?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 45/2011 modifica la composizione dei Comitati consultivi provinciali istituiti presso le sedi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La norma si applica a livello provinciale e riguarda l'organizzazione degli organi consultivi dell'INAIL. In pratica, la legge inserisce una nuova categoria di rappresentanza all'interno di questi comitati: un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa. Questo nuovo membro (punto 3-bis) si aggiunge ai rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro, ai funzionari ministeriali, al medico provinciale e al direttore della sede provinciale. L'aspetto rilevante è che la modifica riconosce una rappresentanza specifica per i soggetti danneggiati da infortuni sul lavoro, garantendo loro una voce diretta nei processi decisionali dell'INAIL a livello territoriale.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 aprile 2011, n. 45
Testo normativo
LEGGE n. 45/2011
# LEGGE 7 aprile 2011, n. 45
## Modifica all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712,
concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali
presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro. (11G0085)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712 , è inserito il seguente: «3-bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 aprile 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano Avvertenza: - Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712 , (Istituzione dei Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 1. Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali. I Comitati sono composti: 1) da 10 rappresentati dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; 2) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 3) da medico provinciale; 3-bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa; 4) dal direttore della sede provinciale dell'Istituto, che funge da segretario. I membri del Comitato sono nominati con decreto del prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative per i membri di cui al punto 1) del precedente comma, ed in conformità alle direttive del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del comma stesso. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha la facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione.».
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La Legge 45/2011 riguarda la composizione dei Comitati consultivi provinciali INAIL, interessando la rappresentanza dei mutilati e invalidi del lavoro, le organizzazioni sindacali provinciali e i processi di designazione dei componenti. È rilevante per chi opera nel settore della previdenza sociale, della sicurezza sul lavoro e della tutela degli infortunati, nonché per le associazioni rappresentative dei lavoratori danneggiati.
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