Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario.
Cosa prevede la Legge 446/1999 in merito alla proroga dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 446/1999 prolunga l'efficacia delle disposizioni relative all'articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 354/1975), che disciplina le situazioni di emergenza negli istituti penitenziari. In particolare, la norma estende il termine di validità fino al 31 dicembre 2000 anche al comma 2 dell'articolo 41-bis, che consente al Ministro di grazia e giustizia di sospendere le normali regole di trattamento penitenziario quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, specialmente nei confronti di detenuti per determinati delitti. La proroga riguarda direttamente l'amministrazione penitenziaria e le autorità giudiziarie competenti in materia di esecuzione della pena. Questa disposizione è rilevante per garantire strumenti operativi alle autorità penitenziarie nel gestire situazioni critiche di sicurezza, mantenendo al contempo il controllo del tribunale di sorveglianza sui provvedimenti ministeriali attraverso il sistema dei reclami.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 novembre 1999, n. 446
Testo normativo
LEGGE n. 446/1999
# LEGGE 26 novembre 1999, n. 446
## Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali
regole di trattamento penitenziario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11 , dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il termine di efficacia di cui al comma 1 si applica anche al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 novembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto Nota al titolo: - Il testo dell' art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni, è il seguente: "Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto. 2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. 2-bis. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'art. 42". Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 6. - 1. Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge è posto alla data del 31 dicembre 2000. 1-bis. Il termine di efficacia di cui al comma 1 si applica anche al comma 2 dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni".
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La Legge 446/1999 è il riferimento normativo per la proroga dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, disciplinando sospensione del trattamento penitenziario, emergenze carcerarie e ordine e sicurezza negli istituti. Magistrati di sorveglianza e amministratori penitenziari la consultano per comprendere i poteri ministeriali in materia di restrizioni del trattamento, reclami avverso provvedimenti e competenze del tribunale di sorveglianza.
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