Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, recante proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Cosa stabilisce la Legge 444/2001 in merito alla proroga dei decreti di occupazione d'urgenza per la ricostruzione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 444/2001 converte in legge il decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, prorogando l'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. Si tratta di una normativa che riguarda specificamente le aree interessate da programmi di ricostruzione territoriale, permettendo alle amministrazioni pubbliche di mantenere in vigore i provvedimenti di occupazione temporanea dei terreni necessari per interventi di ricostruzione. La legge non introduce nuove disposizioni sostanziali, ma formalizza la conversione di un decreto-legge d'urgenza, garantendo continuità giuridica ai procedimenti di occupazione già avviati. L'entrata in vigore è fissata al giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, conferendo carattere definitivo a misure che altrimenti sarebbero decadute con la scadenza del decreto-legge.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 dicembre 2001, n. 444
Testo normativo
LEGGE n. 444/2001
# LEGGE 21 dicembre 2001, n. 444
## Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390,
recante proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza
delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. È convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390 , recante proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 . 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
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La Legge 444/2001 riguarda occupazione d'urgenza di aree, decreti di occupazione temporanea e programmi di ricostruzione territoriale secondo la legge 219/1981. È rilevante per amministrazioni pubbliche, enti locali e professionisti del diritto amministrativo che gestiscono procedimenti di esproprio e occupazione d'urgenza per finalità di pubblica utilità e ricostruzione.
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