Legge

Legge 440/1985

Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessita'.

Pubblicato: 23/08/1985 In vigore dal: 08/08/1985 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 8 agosto 1985, n. 440

Testo normativo

LEGGE n. 440/1985 # LEGGE 8 agosto 1985, n. 440 ## Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessita'. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità. 2. Con proprio decreto, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa comunicazione al Parlamento, può assegnare, a carico del Fondo di cui al precedente comma, un assegno straordinario vitalizio a favore dei cittadini italiani, di chiara fama, che abbiano illustrato la Patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, dello sport e nel disimpegno di pubblici uffici o di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari e che versino in stato di particolare necessità. 3. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a lire cento milioni annui. 4. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici. 5. La concessione può altresì essere revocata quando venga meno lo stato di particolare necessità di cui al primo comma. 6. L'assegno vitalizio non è in alcun modo computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, nè ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, nè in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza. 7. Per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 il Fondo di cui al primo comma è fissato nella misura di lire 500 milioni. A decorrere dall'anno 1986 l'entità del Fondo può essere rideterminata in sede di legge finanziaria, secondo quanto disposto dall' articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 . NOTA Nota all'art. 1, comma 7: Il testo vigente dell' art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1985)", è il seguente: "Art. 19, comma 14. - Con effetto dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985".

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