Quali modifiche apporta la legge 44/2002 alla composizione del Consiglio superiore della magistratura?
Spiegato da FiscoAI
La legge 44/2002 modifica la legge 195/1958 che disciplina il Consiglio superiore della magistratura (CSM), l'organo di autogoverno della magistratura italiana. In particolare, riduce il numero dei componenti eletti dai magistrati ordinari da venti a sedici e il numero dei componenti eletti dal Parlamento da dieci a otto. Questa modifica riguarda direttamente la struttura e l'equilibrio interno del CSM, che rimane presieduto dal Presidente della Repubblica e continua a includere il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale. La riduzione complessiva dei membri (da trenta a ventiquattro componenti elettivi) rappresenta una razionalizzazione dell'organo, mantenendo comunque la rappresentanza sia della magistratura che del Parlamento. La norma non incide sulla sede del CSM, che rimane a Roma, né sulla procedura di elezione del vice presidente tra i componenti parlamentari.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 marzo 2002, n. 44
Testo normativo
LEGGE n. 44/2002
# LEGGE 28 marzo 2002, n. 44
## Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Nell' articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , al primo comma, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "sedici" e la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "otto". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente: "Art. 1 (Componenti e sede del Consiglio). - Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da otto componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere. Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento. Il Consiglio ha sede in Roma.".
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La legge 44/2002 modifica la composizione del Consiglio superiore della magistratura, riducendo i componenti eletti dai magistrati ordinari e dal Parlamento. Questa normativa è rilevante per chi studia il diritto costituzionale, l'ordinamento giudiziario e l'autogoverno della magistratura, nonché per professionisti che necessitano di comprendere la struttura e le competenze degli organi di governo della giustizia italiana.
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