Legge

Legge 44/1984

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

Pubblicato: 31/03/1984 In vigore dal: 30/03/1984 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 30 marzo 1984, n. 44

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 44/1984 # DECRETO-LEGGE 30 marzo 1984, n. 44 ## Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva n. 71/118/CEE del 15 febbraio 1971 , relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 , concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000 , ed in particolare l'articolo 3, secondo comma, lettera c), che ha stabilito la data del 15 agosto 1981 quale termine per l'adeguamento da parte degli stabilimenti alle disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione; Vista la direttiva n. 81/578 del 21 luglio 1981 con la quale gli Stati membri sono stati autorizzati a prorogare fino al 15 agosto 1982 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati; Visto il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618 , con il quale è stato approvato il differimento del termine previsto dall' articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000 ; Vista la direttiva n. 82/532/CEE del 19 luglio 1982 , recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE , con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 31 marzo 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 , concernente attuazione delle direttive CEE numeri 71/118 , 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonchè della direttiva CEE n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile; Visto il decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491 , convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685 , con il quale è stato approvato l'ulteriore differimento del termine previsto dall' articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000 ; Vista la direttiva n. 84/186/CEE del 26 marzo 1984 , recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE , con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione dei volatili da cortile parzialmente eviscerati, in attesa che vengano modificate e meglio definite le metodiche dell'ispezione veterinaria del pollame macellato, nonchè regolato il problema del finanziamento dei costi dell'ispezione stessa; Considerato che il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di proroga, nella considerazione che gli aspetti igienico-sanitari della produzione e della commercializzazione dei volatili da cortile debbono essere riesaminati in sede comunitaria ed al fine di evitare turbative nell'approvvigionamento di carni agricole; Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il predetto termine che andrà a scadere il 31 marzo 1984; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Il termine previsto dall' articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000 , differito al 15 agosto 1982 con il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618 , e prorogato al 31 marzo 1984 con decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491 , convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685 , è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.

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