Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330,
recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini
preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente
all'entrata in vigore del codice di procedura penale.
Cosa stabilisce la Legge 438/1999 in materia di indagini preliminari per i delitti di strage?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 438/1999 converte in legge il decreto-legge 330/1999 e disciplina specificamente la durata massima delle indagini preliminari relative ai delitti di strage commessi prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale. Si tratta di una norma transitoria che ha affrontato una questione urgente di procedura penale, garantendo che i procedimenti per crimini particolarmente gravi non rimanessero indefinitamente in fase investigativa. La legge riguarda direttamente i magistrati inquirenti, le forze di polizia giudiziaria e gli imputati coinvolti in procedimenti per strage, stabilendo limiti temporali chiari per completare le indagini preliminari. In pratica, la norma ha introdotto regole specifiche per evitare che vecchi procedimenti relativi a stragi rimanessero bloccati in una fase preliminare indefinita, assicurando certezza dei tempi processuali. Questo aspetto è rilevante per garantire il diritto a un processo entro tempi ragionevoli, principio fondamentale della giustizia penale italiana.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 novembre 1999, n. 438
Testo normativo
LEGGE n. 438/1999
# LEGGE 23 novembre 1999, n. 438
## Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330,
recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini
preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente
all'entrata in vigore del codice di procedura penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330 , recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale . 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 novembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Diliberto, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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La Legge 438/1999 è il riferimento normativo per chi necessita di chiarimenti su durata massima delle indagini preliminari, delitti di strage e procedura penale transitoria. Magistrati, avvocati penalisti e operatori della giustizia la consultano per questioni relative a termini processuali, diritto di difesa e applicazione retroattiva del codice di procedura penale.
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