Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 438/1997 ai termini di utilizzo dei finanziamenti per la lotta alla tossicodipendenza?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 438/1997 interviene sulla gestione dei fondi destinati a progetti di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, modificando i termini di utilizzo delle risorse stanziate. In particolare, modifica l'articolo 1, comma 13, della legge 86/1997, prorogando fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 i termini per l'utilizzo dei finanziamenti relativi agli esercizi finanziari 1994 e 1995. Questo intervento riguarda il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e si applica alle amministrazioni pubbliche e agli enti che gestiscono tali progetti. La norma consente di mantenere in bilancio le somme non impegnate al 31 dicembre 1997, evitando la perdita di risorse destinate a programmi sociali di rilevanza nazionale. L'obiettivo dichiarato è assicurare il pieno utilizzo delle somme stanziate, permettendo una migliore programmazione e realizzazione dei progetti nel settore della prevenzione e del recupero dalle dipendenze.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1997, n. 438
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 438/1997
# DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1997, n. 438
## Proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in
materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che, al fine di assicurare il pieno utilizzo delle somme stanziate per la lotta alla droga, stabiliscano il differimento del termine di utilizzo dei finanziamenti dei progetti per la prevenzione ed il recupero dalle tossicodipendenze ed il mantenimento in bilancio delle somme, non impegnate ed esistenti al 31 dicembre 1997, del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decretolegge: Art. 1 1. All' articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86 , le parole: "e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati." sono sostituite dalle seguenti: "e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998.".
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Il Decreto-Legge 438/1997 riguarda la gestione dei fondi pubblici, i termini di utilizzo dei finanziamenti e il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. È rilevante per amministrazioni pubbliche, enti locali e organizzazioni che operano nel settore della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, in materia di bilancio pubblico, esercizi finanziari e proroga di termini di impegno di spesa.
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