Legge

Legge 436/1999

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona.

Pubblicato: 25/11/1999 In vigore dal: 18/11/1999 Documento ufficiale

Quali sono i beneficiari della speciale elargizione prevista dalla Legge 436/1999 per le famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona e come viene determinato l'ordine di priorità?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 436/1999 istituisce una speciale elargizione di 32 milioni di lire per ciascuna vittima del disastro aereo verificatosi il 13 dicembre 1995 all'aeroporto di Verona. I beneficiari sono le famiglie delle vittime, secondo un ordine di priorità stabilito dall'articolo 6 della legge 466/1980: coniuge superstite e figli a carico, poi figli in assenza di coniuge, genitori, e fratelli/sorelle conviventi a carico. La norma estende il beneficio anche a soggetti non parenti che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi more uxorio, collocati dopo i fratelli e sorelle conviventi. L'elargizione è completamente esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, rappresentando un trasferimento di natura assistenziale. Il prefetto di Verona, sentita l'Associazione tra i familiari delle vittime, individua i destinatari e attribuisce le singole assegnazioni nei limiti complessivi di 1.600 milioni di lire, garantendo una distribuzione equa secondo i criteri legali stabiliti.

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Riferimento normativo

LEGGE 18 novembre 1999, n. 436

Testo normativo

LEGGE n. 436/1999 # LEGGE 18 novembre 1999, n. 436 ## Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Elargizione alle vittime del disastro aereo di Verona 1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13 dicembre 1995 all'aeroporto di Verona è concessa una speciale elargizione di lire 32 milioni per ciascuna vittima. 2. La speciale elargizione di cui al comma 1, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, è corrisposta secondo l'ordine fissato dall' articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720 . 3. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti nè affini, nè legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonchè ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico. 4. Il prefetto di Verona individua i destinatari della speciale elargizione e, sentita l'Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona, provvede all'attribuzione delle singole assegnazioni ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, nei limiti complessivi di 1.600 milioni di lire. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), come sostituito dall' art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720 , è il seguente: "Art. 6. - La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile ".

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La Legge 436/1999 riguarda elargizioni straordinarie esenti da IRPEF, disciplinando la successione dei beneficiari secondo l'ordine di priorità previsto dalla legge 466/1980. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare l'esenzione fiscale di questi trasferimenti, la qualificazione dei beneficiari (coniuge, figli, genitori, conviventi more uxorio) e l'assenza di implicazioni tributarie per i destinatari delle somme.

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