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Legge 435/1968

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana.

Pubblicato: 20/04/1968 In vigore dal: 28/03/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 28 marzo 1968, n. 435

Testo normativo

LEGGE n. 435/1968 # LEGGE 28 marzo 1968, n. 435 ## Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli articoli 1 , 2 , 3 , 4 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 1. - È istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo della zona industriale, quale l'esecuzione di infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni e per la manutenzione di quelle già in esercizio e dei servizi relativi. Allo scopo di formare il patrimonio consortile, il consorzio può inoltre direttamente chiedere l'espropriazione di aree e fabbricati da destinare a nuovi impianti industriali e ad attività artigianali, nonchè all'attuazione del piano regolatore generale della zona industriale apuana e dei piani particolareggiati e per l'apprestamento dei servizi. Articolo 2. - Il consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, nonchè dai comuni indicati nell' articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818 . Ad esso possono aderire, su loro richiesta, e su deliberazione dell'assemblea del consorzio, altri enti pubblici nonchè enti privati che perseguono scopi di generale interesse. Al consorzio possono inoltre aderire, con le stesse modalità e previo parere favorevole del comitato regionale della programmazione economica e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, altri comuni limitrofi. I comuni facenti parte attualmente del consorzio e quelli che vi aderiranno sono tenuti a determinare le zone dei rispettivi territori destinate agli insediamenti industriali, qualora non l'abbiano già fatto, mediante l'adozione di un piano regolatore generale. Articolo 3. - Il consorzio è retto da una assemblea composta: a) dal presidente del consorzio; b) da sedici componenti di cui tre nominati dal consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara e uno per ciascuno da quello dei comuni di Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi, tra i cittadini dei rispettivi comuni aventi sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale; c) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara; d) da un rappresentante di ciascun altro comune, ente pubblico o privato facente parte del consorzio; e) da due rappresentanti degli industriali e da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Fanno parte di diritto dell'assemblea del consorzio il direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Massa Carrara, l'ingegnere capo dello ufficio del genio civile di Massa Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, uno del Ministero del tesoro ed un urbanista di chiara fama nominato dall'Istituto nazionale d'urbanistica. I componenti dell'assemblea durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Articolo 4. - L'assemblea redigerà lo statuto del consorzio, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Articolo 6. - L'assemblea del consorzio elegge nel suo seno un consiglio di amministrazione di sei membri. Di tale consiglio di amministrazione fa inoltre parte il presidente del consorzio che lo presiede".

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