Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale.
Quali disposizioni introduce il Decreto-Legge 433/1999 in materia di radiodiffusione televisiva privata locale e quali sono i termini per il rilascio delle concessioni?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 433/1999 affronta l'esigenza urgente di regolamentare l'esercizio delle attività radiotelevisive locali private su frequenze terrestri, in seguito alla necessità di integrare il piano nazionale di assegnazione delle frequenze. La norma si applica alle emittenti televisive private locali già legittimamente operanti secondo il precedente decreto-legge 15/1999, consentendo loro di proseguire l'attività fino al rilascio della concessione o al rigetto della domanda, comunque non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000, mentre i termini precedentemente fissati (31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999) vengono differiti rispettivamente al 1° ottobre 1999 e al 31 dicembre 1999. La norma riguarda direttamente i gestori di emittenti locali e gli operatori del settore radiotelevisivo privato che necessitano di regolarizzare la propria posizione attraverso il rilascio della concessione. Un aggiornamento successivo (D.L. 5/2001) ha ulteriormente differito il termine per il rilascio delle concessioni in tecnica analogica al 15 marzo 2001, riconoscendo a queste il valore di titolo preferenziale per l'esercizio in tecnica digitale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 18 novembre 1999, n. 433
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 433/1999
# DECRETO-LEGGE 18 novembre 1999, n. 433
## Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Considerato che è emersa la necessità di integrare il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radio diffusione televisiva e che, pertanto, non risulta possibile rilasciare le concessioni televisive private in ambito locale su frequenze terrestri nei termini fissati dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la prosecuzione dell'attività delle emittenti televisive private locali legittimamente operanti, nonchè per differire i termini sopraindicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini 1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 , la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999 , sono rispettivamente differiti al 1 ottobre 1999 ed al 31 dicembre 1999. ((2)) 1-bis. Ai sensi dell' articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249 , le frequenze attribuite alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000. 1-ter. All' articolo 3, comma 3, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249 , la parola: "quinto" è sostituita dalla seguente: "quarto". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 gennaio 2001, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 2001, n. 66 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5 , per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001".
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Il Decreto-Legge 433/1999 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della radiodiffusione televisiva privata locale, affrontando questioni di concessioni amministrative, frequenze terrestri e transizione dalla tecnica analogica a quella digitale. Operatori radiotelevisivi, consulenti del settore e uffici legali delle emittenti lo consultano per comprendere i termini di regolarizzazione, i diritti preferenziali nelle assegnazioni di frequenze e gli obblighi di presentazione delle domande di concessione presso il Ministero delle comunicazioni.
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