Legge Procedimenti

Legge 430/1959

Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Pubblicato: 03/07/1959 In vigore dal: 15/06/1959 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 430/1959 in merito ai requisiti richiesti dalle Amministrazioni pubbliche e alla documentazione da richiedere ai privati?

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La Legge 430/1959 modifica le modalità con cui le Amministrazioni pubbliche devono accertare i requisiti di cittadinanza, buona condotta e assenza di precedenti penali. Anziché richiedere al privato di produrre certificati e atti, l'Amministrazione deve accertare questi requisiti direttamente d'ufficio, utilizzando i propri canali informativi. La norma vieta all'Amministrazione di richiedere al privato documenti relativi a fatti o circostanze già attestati in documenti che l'Amministrazione possiede o che essa stessa è tenuta a certificare, eliminando così richieste ridondanti e burocratiche. Tuttavia, la legge riconosce validità agli atti e documenti che i privati decidono di esibire spontaneamente, purché l'Amministrazione li riconosca come regolari. Questo rappresenta un principio di semplificazione amministrativa e di tutela del cittadino contro richieste documentali eccessive e ingiustificate.

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Riferimento normativo

LEGGE 15 giugno 1959, n. 430

Testo normativo

LEGGE n. 430/1959 # LEGGE 15 giugno 1959, n. 430 ## Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 , è sostituito dal seguente: "I requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali sono accertati di ufficio dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento. L'Amministrazione non può richiedere al privato atti o certificati concernenti fatti o circostanze che risultino attestati in documenti già in possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare. Sono validi a tutti gli effetti gli atti ed i documenti esibiti spontaneamente dai privati e riconosciuti regolari dall'Amministrazione". La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 giugno 1959 GRONCHI SEGNI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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La Legge 430/1959 riguarda i principi di semplificazione amministrativa, l'accertamento d'ufficio dei requisiti soggettivi e la riduzione degli oneri documentali a carico dei privati. È rilevante per chi tratta rapporti con la Pubblica Amministrazione, autorizzazioni amministrative, certificazioni di buona condotta e precedenti penali, nonché per le procedure di rilascio di provvedimenti amministrativi che richiedono verifiche preliminari.

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