Quali sono gli obiettivi e le risorse finanziarie previste dalla Legge 426/2001?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 426/2001, promulgata il 28 novembre 2001, rappresenta un intervento normativo dello Stato italiano volto a contrastare due fenomeni negativi nel settore sportivo: la violenza negli impianti e nelle manifestazioni sportive, e il doping. Parallelamente, la legge autorizza l'istituzione del Museo dello sport italiano, un'infrastruttura culturale dedicata alla valorizzazione della storia e della tradizione sportiva nazionale.
Dal punto di vista finanziario, la legge stanzia 5,5 miliardi di lire per l'anno 2002, destinati a progetti di informazione e sensibilizzazione contro la violenza nello sport e il doping, nonché alla realizzazione del Museo. Per il funzionamento ordinario del Museo sono previsti 500 milioni di lire annui a partire dal 2002, con oneri complessivi valutati in 6 miliardi per il 2002 e 500 milioni annui dal 2003 in poi.
L'attuazione della legge è affidata al Ministro per i beni e le attività culturali, che deve emanare appositi regolamenti sentiti i Ministri competenti. Le risorse sono reperite mediante riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, con possibilità per il Ministro dell'economia e delle finanze di apportare variazioni di bilancio necessarie.
Questa normativa rappresenta un impegno dello Stato nella promozione di uno sport consapevole e sicuro, combinando azioni preventive e di sensibilizzazione con la creazione di un'istituzione culturale permanente dedicata alla memoria e alla valorizzazione dello sport italiano.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 novembre 2001, n. 426
Testo normativo
LEGGE n. 426/2001
# LEGGE 28 novembre 2001, n. 426
## Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del
Museo dello sport italiano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 1. È autorizzata la spesa di lire 5,5 miliardi per l'anno 2002, per la realizzazione di progetti diretti alla informazione e sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza nello sport e al doping, nonchè all'istituzione del Museo dello sport italiano. Per le spese di funzionamento del Museo dello sport italiano è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dal 2002. Con appositi regolamenti del Ministro per i beni e le attività culturali, emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentiti i Ministri competenti, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge nonchè la ripartizione delle risorse necessarie. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2002 e 500 milioni a decorrere dal 2003, si provvede quanto a lire 6 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 novembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
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La Legge 426/2001 disciplina misure contro la violenza nello sport e il doping, prevedendo stanziamenti di bilancio e l'istituzione di un museo culturale. Commercialisti e amministratori pubblici consultano questa normativa per comprendere l'allocazione di risorse pubbliche, le variazioni di bilancio e la gestione dei fondi destinati a progetti di sensibilizzazione e infrastrutture culturali nel settore sportivo.
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