Legge
Legge 426/1977
Provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' musicali.
Riferimento normativo
LEGGE 22 luglio 1977, n. 426
Testo normativo
LEGGE n. 426/1977
# LEGGE 22 luglio 1977, n. 426
## Provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' musicali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle attività musicali ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze di funzionamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui all' articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , il fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della predetta legge, aumentato dall' articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291 , è elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a L. 74.881.217.736. La ripartizione del fondo tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate e la liquidazione e la corresponsione dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all' articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 8 aprile 1976, n. 115 , nella seguente misura: L. 71.381.217.736 per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate; lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, per sostenere i programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero. Per sostenere le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 , lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308 , è elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a 11 miliardi. Il fondo speciale di lire 200 milioni previsto dall' articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800 , è elevato a lire 500 milioni. La quota del predetto fondo destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici, di cui allo stesso articolo 40, secondo comma, lettere a) e b), è stabilita in misura non superiore a lire 200 milioni. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100 )) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100 ))
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