Legge Procedimenti

Legge 424/1968

Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Pubblicato: 19/04/1968 In vigore dal: 02/04/1968 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e i limiti per l'assunzione di apprendisti secondo la Legge 424/1968?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 424/1968 introduce norme specifiche per la regolamentazione del rapporto di apprendistato in Italia, modificando la legge del 1955. La norma si applica a tutti i datori di lavoro che intendono assumere apprendisti e riguarda sia le aziende private che pubbliche che operano in qualsiasi settore produttivo. In pratica, l'imprenditore che vuole instaurare un rapporto di apprendistato deve prima ottenere un'autorizzazione dall'ispettorato del lavoro competente nel territorio dove opera l'azienda, presentando una richiesta dettagliata. Nella richiesta deve specificare le condizioni di lavoro richieste agli apprendisti, il tipo di addestramento professionale che riceveranno e la qualifica che potranno conseguire al termine del contratto. Un aspetto cruciale per le aziende riguarda il limite numerico: il numero di apprendisti non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate già impiegate in azienda. Questo significa che un'azienda con 10 dipendenti qualificati può assumere massimo 10 apprendisti, garantendo così un equilibrio tra formazione e manodopera esperta.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 aprile 1968, n. 424

Testo normativo

LEGGE n. 424/1968 # LEGGE 2 aprile 1968, n. 424 ## Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 All' articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , sono aggiunti i seguenti comma: "Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto. Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa".

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La Legge 424/1968 disciplina l'apprendistato e i contratti di formazione lavoro, stabilendo i criteri per l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro e i limiti numerici degli apprendisti rispetto alle maestranze qualificate. Consulenti del lavoro e responsabili HR consultano questa norma per verificare la conformità dei contratti di apprendistato, il rapporto numerico tra apprendisti e personale specializzato, e i requisiti di autorizzazione presso gli enti territoriali competenti.

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