Legge

Legge 421/1993

Adeguamento del contributo dello Stato alla Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli.

Pubblicato: 22/10/1993 In vigore dal: 19/10/1993 Documento ufficiale

Quale aumento di finanziamento statale prevede la legge 421/1993 per la Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli?

Spiegato da FiscoAI
La legge 421/1993 disciplina l'adeguamento del contributo annuo dello Stato destinato alla Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli, un ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale. La norma prevede un significativo incremento del finanziamento: il contributo annuale passa da 4.700 milioni di lire (importo stabilito dalla legge 925/1986) a 14.700 milioni di lire, con decorrenza dall'anno 1993. Questo aumento riflette l'impegno dello Stato nel potenziare le strutture di ricerca scientifica nazionale, in particolare nel settore zoologico e della ricerca marina. La Stazione zoologica, in quanto ente di ricerca autonomo secondo la legge 168/1989, gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, potendo gestire direttamente i fondi ricevuti secondo le proprie finalità istituzionali e i regolamenti autonomi approvati.

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Riferimento normativo

LEGGE 19 ottobre 1993, n. 421

Testo normativo

LEGGE n. 421/1993 # LEGGE 19 ottobre 1993, n. 421 ## Adeguamento del contributo dello Stato alla Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il contributo annuo dello Stato alla Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli, ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi dell' articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , già stabilito in lire 4.700 milioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 925 , è elevato a lire 14.700 milioni a partire dall'anno 1993. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 8 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente: "Art. 8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonchè gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell' art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti. 2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST, parere che dovrà essere espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli enti di cui al presente articolo: a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale; b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali; c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione; d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5. 4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4". - La legge n. 925/1986 reca: "Adeguamento del contributo annuo alla Stazione zoologica 'Antonio Dohrn' di Napoli e suo potenziamento".

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