Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.
Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 42/1993 riguardanti lo svolgimento delle elezioni amministrative e l'accorpamento dei turni elettorali?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 42/1993, emanato il 25 febbraio 1993, introduce disposizioni urgenti per rinviare le elezioni amministrative inizialmente fissate per il 28 marzo 1993 e per razionalizzare il sistema dei turni elettorali comunali e provinciali. La norma si applica a tutti gli enti locali interessati alle consultazioni amministrative e riguarda sindaci, assessori, consiglieri comunali e provinciali. In pratica, il decreto modifica l'articolo 1 della legge 182/1991, stabilendo che le elezioni si svolgano in domeniche comprese tra il 15 maggio e il 15 giugno per i mandati che scadono nel primo semestre, oppure tra il 15 novembre e il 15 dicembre per quelli che scadono nel secondo semestre. L'obiettivo principale era evitare interferenze con i referendum abrogativi fissati per il 18 aprile 1993 e garantire l'autonomia dei procedimenti elettorali, oltre a permettere agli enti locali di adottare il nuovo sistema elettorale con elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, già approvato dalla Camera e in discussione al Senato.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1993, n. 42
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 42/1993
# DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1993, n. 42
## Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni
amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli
comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182 , a norma della quale, con decreto del Ministro dell'interno in data 5 gennaio 1993, sono state fissate per domenica 28 marzo 1993 le elezioni amministrative da tenersi in una domenica compresa tra il 1› ed il 31 marzo; Considerato che è in discussione al Senato della Repubblica un testo unificato di proposte di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che introduce nell'ordinamento l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e detta nuove norme per l'elezione dei consigli comunali e provinciali; Considerato che appare opportuno consentire a tutti gli enti locali interessati alla predetta consultazione di rinnovare i propri organi secondo il nuovo sistema elettorale; Considerato altresì che la data di svolgimento dei referendum popolari abrogativi, da tenersi nel corrente anno, è stata fissata, a norma dell' articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , per il giorno di domenica 18 aprile 1993 e che, pertanto, occorre garantire l'autonomia dei procedimenti elettorali riferiti alla consultazione referendaria e alle elezioni amministrative, evitando l'interferenza tra le rispettive propagande elettorali; Ravvisata, infine, l'esigenza di razionalizzare la disciplina dello svolgimento delle consultazioni amministrative, accorpando i turni elettorali annuali; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, per il conseguimento degli obiettivi indicati, di disporre il rinvio delle elezioni fissate per il 28 marzo 1993 e l'accorpamento dei turni elettorali amministrativi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. L' articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 , è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre. 2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.".
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Il Decreto-Legge 42/1993 rappresenta un intervento normativo urgente in materia di diritto amministrativo elettorale, disciplinando turni elettorali, elezioni amministrative e consultazioni referendarie. La norma è rilevante per amministratori locali, enti comunali e provinciali che devono gestire i procedimenti di rinnovo degli organi elettivi secondo i nuovi calendari e sistemi di voto previsti.
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