Quali sono i limiti di indebitamento e le regole di copertura finanziaria stabiliti dalla legge finanziaria 1986?
Spiegato da FiscoAI
La legge finanziaria 1986 (legge 41/1986) disciplina la formazione del bilancio dello Stato per l'anno 1986 e il triennio 1986-1988, fissando i parametri di finanza pubblica. Il saldo netto da finanziare è determinato in 163.622 miliardi di lire (competenza), mentre il ricorso massimo al mercato finanziario è fissato in 212.985 miliardi di lire, includendo anche l'indebitamento estero fino a 3.350 miliardi di lire. La norma vieta l'utilizzo di economie di spesa e nuove entrate per coprire altre spese, imponendo invece che questi importi migliorino il saldo netto da finanziare. Per i commercialisti e i consulenti finanziari, questa legge rappresenta il quadro normativo entro cui operano le amministrazioni pubbliche: stabilisce i vincoli di bilancio, i fondi speciali per le spese correnti (39.644,7 miliardi) e in conto capitale (17.677,9 miliardi), e le dotazioni per i singoli ministeri secondo le tabelle allegate. Le disposizioni sulla pluriennalità degli stanziamenti e sulle integrazioni in corso d'anno sono rilevanti per chi segue la gestione finanziaria dello Stato.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41
Testo normativo
LEGGE n. 41/1986
# LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41
## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1986).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986 resta determinato in termini di competenza in lire 163.622 miliardi, comprese lire 24.887 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.350 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonchè le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 212.985 miliardi per l'anno finanziario 1986. 2. Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell' articolo 10, sesto e settimo comma , e dell' articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , nonchè le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri. 3. Per l'esercizio 1986, le facoltà di cui agli articoli 7 , 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura. 4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1986, nonchè le economie che si dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria VI (interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza dal precedente comma 1 del presente articolo. 5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge. 6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1986, restano determinati in lire 39.644,7 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 17.677,9 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. 7. Ai sensi dell' articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1986 e triennio 1986-1988 sono quelle indicate nella tabella D allegata alla presente legge. 8. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
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La legge finanziaria 1986 è il riferimento normativo per saldo netto da finanziare, ricorso al mercato finanziario, indebitamento pubblico e vincoli di bilancio dello Stato. Consulenti finanziari e analisti di finanza pubblica la consultano per comprendere i limiti di spesa, i fondi speciali, le autorizzazioni pluriennali e la gestione del debito pubblico italiano nel periodo 1986-1988.
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