Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonche' dei consorzi e delle societa' consortili di garanzia collettiva fidi.
Quali sono gli interventi previsti dalla Legge 404/1987 a sostegno dei consorzi per il commercio estero e dei consorzi di garanzia collettiva?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 404/1987 converte in legge il decreto-legge 327/1987, introducendo misure di sostegno specifiche per i consorzi costituiti tra piccole e medie imprese nei settori industriale, commerciale e artigianale. La normativa si applica principalmente ai consorzi per il commercio estero, che raggruppano PMI per facilitare l'accesso ai mercati internazionali, e ai consorzi di garanzia collettiva fidi, che forniscono garanzie mutualistiche per l'accesso al credito. Gli interventi previsti mirano a rafforzare la capacità competitiva delle piccole e medie imprese attraverso forme consortili, permettendo loro di operare con maggiore efficienza nei mercati esteri e di accedere più facilmente al finanziamento bancario. La legge rappresenta un importante strumento di politica industriale degli anni Ottanta, riconoscendo il ruolo strategico delle forme associative nel supportare le PMI italiane.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 ottobre 1987, n. 404
Testo normativo
LEGGE n. 404/1987
# LEGGE 3 ottobre 1987, n. 404
## Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, recante
interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti
tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane,
nonche' dei consorzi e delle societa' consortili di garanzia
collettiva fidi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. È convertito in legge il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327 , recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonchè dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222 . 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 ottobre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 4 agosto 1987.
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La Legge 404/1987 disciplina i consorzi per il commercio estero e i consorzi di garanzia collettiva fidi, istituti fondamentali per le piccole e medie imprese. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a forme consortili, mutualità, garanzie collettive e agevolazioni per l'internazionalizzazione delle PMI industriali, commerciali e artigiane.
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