Legge

Legge 40/2001

Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori.

Pubblicato: 08/03/2001 In vigore dal: 08/03/2001 Documento ufficiale

Quali sono le misure alternative alla detenzione previste dalla Legge 40/2001 per le donne detenute con figli minori?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 40/2001 introduce disposizioni a tutela del rapporto tra madri detenute e figli minori, modificando gli articoli 146 e 147 del codice penale. La norma si applica a donne incinte, madri di neonati sotto un anno di età e madri di prole sotto i tre anni, prevedendo il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva. Il rinvio obbligatorio (articolo 146) riguarda specificamente le donne incinte e le madri di infanti sotto un anno, mentre il rinvio facoltativo (articolo 147) si estende alle madri di figli fino a tre anni di età. In pratica, l'esecuzione della pena viene differita per consentire alla madre di mantenere la custodia e il rapporto con il figlio minore, salvo circostanze che comportino la revoca del provvedimento. Le cause di revoca includono la decadenza dalla potestà genitoriale, la morte del figlio, l'abbandono o l'affidamento a terzi, nonché il concreto pericolo di commissione di delitti da parte della madre.

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Riferimento normativo

LEGGE 8 marzo 2001, n. 40

Testo normativo

LEGGE n. 40/2001 # LEGGE 8 marzo 2001, n. 40 ## Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Rinvio dell'esecuzione della pena 1. L' articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno; 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell' articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale , ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell' articolo 330 del codice civile , il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, semprechè l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi". 2. L' articolo 147, primo comma, numero 3), del codice penale è sostituito dal seguente: "3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni". 3. L' articolo 147, terzo comma, del codice penale , è sostituito dal seguente: "Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell' articolo 330 del codice civile , il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre". 4. All' articolo 147 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 286-bis, comma 2 del codice di procedura penale : "2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento". - Si riporta il testo dell' art. 330 del codice civile : "Art. 330 (Decadenza della potestà sui figli). - Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà [c.c. 320] quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio della residenza familiare.". - Si riporta il testo dell' art. 147 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 147 (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena). L'esecuzione di una pena può essere differita: 1) se è presentata domanda di grazia [c.p. 174], e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente; 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni. Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [ c.p.p. 648], anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata. Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell' art. 330 del codice civile , il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.".

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