Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione Svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il
Qual è l'oggetto della Legge 40/1992 e quali accordi internazionali ratifica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 40/1992 è un atto di ratifica ed esecuzione di sei protocolli aggiuntivi agli accordi commerciali tra la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio) e sei paesi europei: Finlandia, Austria, Svizzera, Svezia, Norvegia e Islanda. Questi protocolli sono stati sottoscritti tra il febbraio e il maggio 1989 a Bruxelles e riguardano l'adeguamento degli accordi commerciali preesistenti in seguito all'introduzione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci. La legge autorizza il Presidente della Repubblica a procedere con la ratifica formale di questi sei protocolli, rendendoli vincolanti per l'Italia. Si tratta di accordi di natura commerciale e doganale che disciplinano lo scambio di beni tra l'Italia (come membro della CECA) e i paesi firmatari, con particolare riferimento alla classificazione e codificazione delle merci secondo standard internazionali armonizzati. Per le aziende italiane, questa normativa ha rilevanza nella gestione delle operazioni di import-export verso questi paesi, poiché stabilisce le regole doganali e commerciali applicabili.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 gennaio 1992, n. 40
Testo normativo
LEGGE n. 40/1992
# LEGGE 7 gennaio 1992, n. 40
## Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra
gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di
Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione Svizzera, il
Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda
dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di
designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles
rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo
1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali: a) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 1989; b) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri delle CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 16 febbraio 1989; c) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 20 marzo 1989; d) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Svezia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 12 aprile 1989; e) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Norvegia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 19 aprile 1989; f) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 31 maggio 1989;
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La Legge 40/1992 riguarda accordi internazionali CECA, protocolli commerciali e sistema armonizzato di codificazione delle merci (HS - Harmonized System). È rilevante per chi opera nel commercio estero, nella classificazione doganale e nelle relazioni commerciali con paesi europei, in particolare per la corretta applicazione delle tariffe doganali e delle procedure di import-export secondo gli standard internazionali di nomenclatura.
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