Legge

Legge 4/2011

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari. (11G0039)

Pubblicato: 19/02/2011 In vigore dal: 03/02/2011 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi della Legge 4/2011 e come si applicano i contratti di filiera nel sistema agroalimentare italiano?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 4/2011 interviene sul sistema agroalimentare italiano con l'obiettivo di favorire l'integrazione delle filiere agricole e il rafforzamento dei distretti agroalimentari. La norma modifica l'articolo 66 della legge 289/2002, estendendo a livello nazionale i contratti di filiera e di distretto, che precedentemente avevano applicazione territoriale limitata. Questi contratti coinvolgono gli operatori delle filiere, incluse le forme associate, e sono finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti con carattere interprofessionale. La gestione dei finanziamenti avviene attraverso deliberazioni del CIPE, che fissa i limiti finanziari complessivi e i criteri di riparto territoriale, garantendo coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura. Le modalità operative sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. La norma prevede inoltre un regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con stanziamenti specifici autorizzati per gli anni 2003-2005.

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Riferimento normativo

LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4

Testo normativo

LEGGE n. 4/2011 # LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4 ## Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari. (11G0039) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale 1. All' articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall' articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e successive modificazioni, nonchè dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): «Art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare). - 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall' art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e successive modificazioni, nonchè dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all' art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura. 2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonchè dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

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La Legge 4/2011 è il riferimento normativo per chi opera nel settore agroalimentare in materia di contratti di filiera, distretti agroalimentari e aiuti di Stato in agricoltura. Imprese agricole, cooperative e forme associate consultano questa norma per accedere ai finanziamenti CIPE, comprendere i criteri di riparto territoriale e rispettare gli orientamenti comunitari su aiuti di Stato. Commercialisti e consulenti aziendali la utilizzano per valutare programmi di investimenti interprofessionali e accesso al mercato dei capitali nel settore agroalimentare.

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