Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.
Cosa stabilisce la Legge 4/2001 in materia di custodia cautelare e quali sono le modifiche apportate al decreto-legge 341/2000?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 4/2001 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, che conteneva disposizioni urgenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia. La norma si applica principalmente al procedimento penale e riguarda gli imputati sottoposti a custodia cautelare. In particolare, l'articolo 2 della legge stabilisce che la proroga della custodia cautelare, già prevista dal decreto-legge originario, non può superare complessivamente sei mesi, rappresentando un limite massimo inderogabile. Questo limite è escluso dall'applicazione dell'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, il quale normalmente consentirebbe ulteriori proroghe: la legge crea quindi un'eccezione a quella disposizione generale, garantendo una maggiore certezza temporale sulla durata della misura cautelare per gli imputati.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 gennaio 2001, n. 4
Testo normativo
LEGGE n. 4/2001
# LEGGE 19 gennaio 2001, n. 4
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e
l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 , recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare è stato prorogato a norma dell' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 , la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non è soggetto alla disposizione di cui all' articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale . 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 gennaio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino
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