Cosa stabilisce la Legge 4/1997 e quali sono gli effetti della conversione del decreto-legge 583/1996?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 4/1997 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, che conteneva disposizioni urgenti in materia sanitaria. Si tratta di un atto normativo che trasforma un provvedimento d'urgenza (decreto-legge) in una legge ordinaria, conferendogli validità permanente. La legge riguarda principalmente l'ambito sanitario e farmaceutico, interessando amministrazioni pubbliche, strutture sanitarie e operatori del settore farmaceutico. L'articolo 1 rappresenta il nucleo centrale della normativa: il primo comma effettua la conversione vera e propria, mentre i commi successivi (dal 2 all'8) contengono clausole di salvaguardia che dichiarano validi tutti gli atti, i provvedimenti e gli effetti giuridici prodotti sulla base di numerosi decreti-legge precedenti in materia di farmaci e sanità, emanati tra il 1993 e il 1996. Questo meccanismo di sanatoria è fondamentale per garantire la continuità amministrativa e la certezza dei rapporti giuridici già instaurati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto previsto dalla legge 400/1988.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 gennaio 1997, n. 4
Testo normativo
LEGGE n. 4/1997
# LEGGE 17 gennaio 1997, n. 4
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia
sanitaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583 , recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio 1994, n. 137, 29 aprile 1994, n. 259 , recanti disposizioni urgenti in materia di farmaci, nonchè dei decreti-legge 30 giugno 1994, n. 419, 29 agosto 1994, n. 518, 29 ottobre 1994, n. 603, 23 dicembre 1994, n. 722, 28 febbraio 1995, n. 57, 29 aprile 1995, n. 135, 30 giugno 1995, n. 261, 28 agosto 1995, n. 362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995 , n. 553, 26 febbraio 1996, n. 89, e 26 aprile 1996, n. 224. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell' articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186 , per il periodo dal 3 al 28 aprile 1996, in cui la disposizione è rimasta in vigore. 4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21, 19 marzo 1996, n. 131, e 17 maggio 1996, n. 268 . 5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 410, 1 dicembre 1995, n. 510, 31 gennaio 1996, n. 35, 2 aprile 1996, n. 176, 2 aprile 1996, n. 177, e 3 giugno 1996, n. 298 . 6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 411, 1 dicembre 1995, n. 511, 31 gennaio 1996, n. 36, 2 aprile 1996, n. 178, e 3 giugno 1996, n. 299 . 7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 521, 1 febbraio 1996, n. 42, 2 aprile 1996, n. 183, e 3 giugno 1996, n. 303 . 8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 377, e 13 settembre 1996, n. 478 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 gennaio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA: Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1996. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 51. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 18 febbraio 1997.
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La Legge 4/1997 è il riferimento normativo per la conversione di decreti-legge in materia sanitaria e farmaceutica, con particolare attenzione alle clausole di salvaguardia, agli atti amministrativi già adottati e alla continuità dei rapporti giuridici. Professionisti del settore sanitario e consulenti amministrativi la consultano per comprendere la validità retroattiva di provvedimenti urgenti e l'efficacia temporale delle modifiche normative secondo la legge 400/1988.
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