Legge

Legge 4/1952

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, concernente la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1951.

Pubblicato: 19/01/1952 In vigore dal: 02/01/1952 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 2 gennaio 1952, n. 4

Testo normativo

LEGGE n. 4/1952 # LEGGE 2 gennaio 1952, n. 4 ## Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, concernente la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1951. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210 , concernente sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1951, con le seguenti modificazioni: L'art. 1 è sostituito dal seguente: "Nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1951, che saranno indicati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, da emanare di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per le finanze e ad interim per il tesoro, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è sospeso, secondo quanto sarà stabilito nei decreti Ministeriali, di cui all'art. 2, il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti, durante il periodo delle alluvioni. È parimenti sospeso, secondo quanto sarà stabilito nei decreti Ministeriali, di cui al comma precedente, il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei Comuni medesimi, dei contributi assistenziali e consorziali, cime sono scaduti o che scadono durante il periodo determinato nei decreti Ministeriali, di cui al successivo art. 2. Sui crediti, di cui al precedente comma, devono essere corrisposti gli interessi in misura non superiore al tasso legale per il tempo per cui il pagamento è prorogato. Sono, inoltre, prorogati sino al 31 dicembre 1952, termini per la presentazione delle domande individuali di sgravio, totale o parziale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e dei tributi locali, con effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento, che ha determinato la cessazione o la riduzione dei redditi". L'art 2 è sostituito dal seguente: "Nei decreti Ministeriali previsti nell'art. 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto delle alluvioni e mareggiate, la durata del periodo di sospensione dei termini, cui non potrà essere protratta oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto". La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 2 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - VANONI - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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