Proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle
aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Qual è lo scopo del Decreto-Legge 390/2001 e fino a quando rimane efficace l'occupazione d'urgenza delle aree di ricostruzione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 390/2001 prolunga i termini di validità dei decreti di occupazione d'urgenza relativi alle aree destinate al programma di ricostruzione previsto dal titolo VIII della legge 219/1981. Questi decreti erano stati già prorogati di due anni dal decreto legislativo 354/1999, ma risultava necessario estendere ulteriormente la loro efficacia per non compromettere gli interventi di ricostruzione ancora in corso. La norma stabilisce che tali decreti rimangono validi fino al 31 dicembre 2004, garantendo così la disponibilità delle aree su cui insistono i lavori giunti alla fase conclusiva. Successivamente, il Decreto-Legge 314/2004 ha differito nuovamente il termine al 31 dicembre 2005, dimostrando come il programma di ricostruzione abbia richiesto proroghe ripetute per completare gli interventi previsti.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2001, n. 390
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 390/2001
# DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2001, n. 390
## Proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle
aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 , recante disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al predetto titolo VIII; Visto in particolare l'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a non vanificare l'efficacia dei provvedimenti adottati per assicurare la disponibilità delle aree su cui insistono interventi giunti alla fase conclusiva; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , protratti di due anni ai sensi dell' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 , sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004. ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 30 dicembre 2004, n. 314 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1 marzo 2005, n. 26 , ha disposto (con l'art. 6-quater, comma 1) che "È differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390 , convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444 , e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 ".
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Il Decreto-Legge 390/2001 riguarda l'occupazione d'urgenza di aree pubbliche e private nel contesto di programmi di ricostruzione post-sisma, disciplinando i termini di efficacia dei decreti di esproprio temporaneo. Amministrazioni pubbliche e imprese coinvolte in lavori di ricostruzione devono considerare questi termini per la pianificazione dei cantieri e la disponibilità delle aree, con particolare attenzione alle proroghe successive e alle scadenze amministrative correlate.
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