Legge

Legge 39/2009

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047)

Pubblicato: 28/04/2009 In vigore dal: 28/04/2009 Documento ufficiale

Quali sono i territori e i soggetti interessati dagli interventi previsti dal Decreto-Legge 39/2009 per il terremoto dell'Abruzzo, e come si determinano i comuni beneficiari?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 39/2009 è stato emanato per fronteggiare l'emergenza sismica che ha colpito l'Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009. Gli interventi si applicano esclusivamente ai comuni che hanno risentito un'intensità sismica MSC (Mercalli-Cancani-Sieberg) pari o superiore al sesto grado, secondo i rilievi macrosismici del Dipartimento della protezione civile e identificati nel decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009. I beneficiari sono le persone fisiche residenti in questi comuni, le imprese operanti e gli enti con sede nei medesimi territori alla data del 6 aprile 2009. La normativa prevede che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, necessarie per l'attuazione del decreto, siano emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti fiscali e finanziari. In via eccezionale, gli interventi possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei comuni colpiti, purché sussista un nesso di causalità diretto tra il danno e l'evento sismico, comprovato da perizia giurata.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 39/2009 # DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39 ## Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, nonchè per potenziare le attività e gli interventi di protezione civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e della gioventù; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo 1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario. (( 2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 . Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009. )) 3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 ((del presente articolo)) , in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

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Il Decreto-Legge 39/2009 rappresenta un intervento straordinario di protezione civile e fiscale per le aree terremotate, disciplinando agevolazioni tributarie, deroghe normative e misure di sostegno economico per imprese e cittadini. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere le modalità di applicazione delle ordinanze di protezione civile, i criteri di identificazione dei comuni beneficiari, la determinazione del nesso causale tra danno e evento sismico, e le implicazioni fiscali degli interventi di ricostruzione e ripristino.

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