Legge

Legge 39/2002

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.

Pubblicato: 26/03/2002 In vigore dal: 01/03/2002 Documento ufficiale

Quali sono i principali obblighi del Governo secondo la Legge 39/2002 e quali sono i termini per l'attuazione delle direttive comunitarie?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 39/2002, nota come "Legge comunitaria 2001", è uno strumento normativo attraverso il quale l'Italia adempie agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza alle Comunità europee. Il Governo riceve una delega legislativa per emanare decreti legislativi che recepiscono le direttive comunitarie elencate negli allegati A e B della legge, con un termine ordinario di un anno dalla data di entrata in vigore. I decreti devono essere adottati su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per le politiche comunitarie, in concerto con i ministeri competenti per materia e con quelli degli affari esteri, della giustizia e dell'economia. Per le direttive dell'allegato B e per quelle dell'allegato A che prevedono sanzioni penali, gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere entro quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati anche senza il parere parlamentare. La legge prevede inoltre la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro un anno dall'entrata in vigore di ciascun decreto, e stabilisce che i decreti legislativi nelle materie di competenza regionale perdono efficacia quando le regioni e province autonome emanano la propria normativa di attuazione.

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Riferimento normativo

LEGGE 1 marzo 2002, n. 39

Testo normativo

LEGGE n. 39/2002 # LEGGE 1 marzo 2002, n. 39 ## Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. (1) ((2)) 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonchè, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. In relazione a quanto disposto dall' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284 , ha disposto (con l'art. 13-nonies, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 , limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2003". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 febbraio 2003, n. 14 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001 , in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39 , è prorogato di un anno". Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 1) "Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 , che modifica le direttive 78/660 / CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonchè di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all' articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 , è prorogato di sei mesi".

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