Quali sono le disposizioni della Legge 39/2000 in materia di tutela e denominazione del bergamotto di Reggio Calabria?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 39/2000 istituisce la denominazione di origine controllata (DOC) "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale", riservando questa denominazione esclusivamente ai prodotti che rispettano specifici standard qualitativi e procedurali definiti in un disciplinare di produzione. Il disciplinare viene approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge, previa consultazione della Regione Calabria e dei soggetti interessati. La norma si applica ai produttori e commercianti di bergamotto e suoi derivati, garantendo loro protezione contro contraffazioni e usi impropri della denominazione. La legge prevede inoltre una transizione verso una protezione comunitaria più ampia: la DOC nazionale cessa di valere nel momento in cui viene registrata a livello europeo la denominazione di origine protetta (DOP) "essenza di bergamotto", secondo il regolamento CEE 2081/92. Il Ministero ha l'obbligo di avviare entro trenta giorni le procedure per ottenere questa registrazione comunitaria, che garantisce una tutela più estesa a livello europeo e internazionale.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 febbraio 2000, n. 39
Testo normativo
LEGGE n. 39/2000
# LEGGE 25 febbraio 2000, n. 39
## Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale". Il relativo disciplinare di produzione è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della regione Calabria e dei soggetti di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale" è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione. 3. La denominazione di origine di cui al comma 1 cessa di avere validità il giorno stesso della registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta "essenza di bergamotto", che si ottiene ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 , e sostituisce a tutti gli effetti la stessa denominazione di origine di cui al comma 1. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali avvia le procedure necessarie e adotta i provvedimenti ritenuti utili per ottenere la registrazione comunitaria della denominazione di origine controllata di cui al comma 1. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 è relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
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La Legge 39/2000 disciplina la denominazione di origine controllata e la protezione geografica del bergamotto calabrese, con riferimento al regolamento comunitario 2081/92 sulle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine protette. Aziende agricole, consorzi di tutela e operatori commerciali devono rispettare il disciplinare di produzione per utilizzare legittimamente la denominazione DOC/DOP, evitando sanzioni per violazione dei diritti di proprietà intellettuale e geografica.
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