Legge

Legge 389/1999

Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali.

Pubblicato: 03/11/1999 In vigore dal: 28/10/1999 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le condizioni per ottenere la titolarità di una farmacia secondo la Legge 389/1999?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 389/1999 rappresenta una norma derogatoria che consente ai farmacisti gestori provvisori di acquisire la titolarità della farmacia in cui operano, superando i normali meccanismi concorsuali. La norma si applica ai farmacisti che, alla data di entrata in vigore della legge, gestivano da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria e avevano ottenuto tale gestione nel rispetto della legge 16 marzo 1990, n. 48. Il beneficio è concesso una sola volta e a condizione che non sia stata ancora pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica. Sono previste eccezioni per farmacisti che avevano superato il limite di età previsto o che risultavano gestori provvisori prima del 1990, per i quali non è richiesto il rispetto dei criteri di attribuzione della gestione provvisoria. Tuttavia, sono esclusi dal beneficio i farmacisti che hanno già trasferito la titolarità di un'altra farmacia da meno di dieci anni o che hanno già ottenuto altri benefici o sanatorie nello stesso periodo. Le domande dovevano essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge alle regioni e province autonome, con verifica dei requisiti entro un mese dalla presentazione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 28 ottobre 1999, n. 389

Testo normativo

LEGGE n. 389/1999 # LEGGE 28 ottobre 1999, n. 389 ## Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell' articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, ove ne abbiano avuta attribuita la gestione nel rispetto dell' articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48 , hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica. 2. Per i farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il limite di età di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 , o che risultino gestori provvisori anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 marzo 1990, n. 48 , si prescinde dall'aver ottenuto la gestione della farmacia nel rispetto dell' articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48 . 3. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , nonchè il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie. 4. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie ". Si riporta il testo dell'art. 129: "Art. 129. - In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza. Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera a), per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto. I provvedimenti del prefetto sono definitivi". - La legge 16 marzo 1990, n. 48 , reca: "Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2: "Art. 1. (Omissis). 2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria". - La legge 8 novembre 1991, n. 362 , reca: "Norme di riordino del settore farmaceutico". Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2: "Art. 4 (Procedure concorsuali). (Omissis). 2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande". - Per il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, si veda in nota all'art. 1. - La legge 2 aprile 1968, n. 475 , reca: "Norme concernenti il servizio farmaceutico". Si riporta il testo dell'art. 12, quarto comma: "Art. 12. (Omissis). Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 389/1999 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 389/1999 disciplina la gestione delle farmacie urbane e rurali, affrontando tematiche di titolarità farmaceutica, gestione provvisoria e sanatoria professionale. Consulenti del settore sanitario e farmacisti consultano questa norma per comprendere i diritti acquisiti, i trasferimenti di titolarità, i limiti di età professionale e le procedure di regolarizzazione della posizione gestionale. La normativa interagisce con il regio decreto 1265/1934, la legge 48/1990 e la legge 362/1991, rappresentando un intervento straordinario nel riordino del settore farmaceutico italiano.

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 1999

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro … Decreto del Presidente della Repubblica 558 Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste c… Decreto Ministeriale 557 Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concerne… Decreto del Presidente della Repubblica 556 Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1… Decreto Ministeriale 555 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 19… Decreto del Presidente della Repubblica 554 Modifica al regolamento recante disciplina dei concorsi interni del personale del Corpo n… Decreto Ministeriale 552 Regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS, del Fondo per la … Decreto Ministeriale 553 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, … Decreto del Presidente della Repubblica 551

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026
Vedi tutti i Legge →