Legge

Legge 381/2001

Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.

Pubblicato: 23/10/2001 In vigore dal: 22/10/2001 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche organizzative apportate all'AGEA dal Decreto-Legge 381/2001 e come incidono sulla gestione degli aiuti agricoli?

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Il Decreto-Legge 381/2001 introduce modifiche strutturali significative all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di accelerare l'erogazione di aiuti, contributi e premi derivanti dalla Politica Agricola Comune (PAC). La normativa riordina l'assetto organizzativo dell'Agenzia, prevedendo una separazione netta tra le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore, con gestioni distinte e contabilità separate, garantendo così maggiore trasparenza e efficienza. Vengono inoltre ridefiniti gli organi dell'Agenzia (Presidente, Consiglio di amministrazione, Consiglio di rappresentanza e Collegio dei revisori) e istituito un Consiglio di rappresentanza con compiti di valutazione dei risultati e tutela dei diritti dei beneficiari degli aiuti, composto da rappresentanti di organizzazioni agricole, cooperative, sindacati e settori correlati. La normativa autorizza inoltre gli organismi pagatori a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola, nel rispetto dei controlli comunitari obbligatori, e prevede l'utilizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per l'esercizio delle funzioni di controllo e monitoraggio della spesa.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2001, n. 381

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 381/2001 # DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2001, n. 381 ## Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni correttive ai decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188 , riordinando l'assetto organizzativo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di garantire maggiore tempestività di intervento nel processo di erogazione di aiuti, contributi e premi derivanti dalla politica agricola comune, anche attraverso la completa attuazione del sistema dell'anagrafe bovina, nonchè di prorogare l'operatività dell'Ente irriguo umbro-toscano per assicurare continuità ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi in attesa della definitiva riforma funzionale e strutturale dell'Ente medesimo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie e per l'innovazione e le tecnologie; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 , come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 , sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3 dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 , relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonchè alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti ((adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70 , come sostituito dall' articolo 1)) del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995 . In materia l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti."; b) all'articolo 3-bis dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 , e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonchè le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. ((Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2)) ; c) il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto ((legislativo)) , ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall' articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica nazionale prevista dall' articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2001 ."; d) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "1. Sono organi dell'Agenzia: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Consiglio di rappresentanza; d) il Collegio dei revisori."; ((d-bis) al comma 3 dell'articolo 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Esso è composto dal presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali)) "; e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza ((valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza)) . Nel caso di difformità di valutazioni con il Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza. ((3-ter. Il Consiglio è composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza, delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore, ed è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di funzionamento)) ". ((e-bis) al comma 4 dell'articolo 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo)) f) al comma 4 dell'articolo 10 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "È istituito, nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni distinte e contabilità separate". ((1-bis. Dalle disposizioni di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato)) 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'AGEA adegua lo Statuto ed i regolamenti di amministrazione e contabilità e del personale alle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le procedure di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 , e successive modificazioni.

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