Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.
Quali sono i requisiti e le modalità per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana secondo la Legge 379/2000?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 379/2000 consente il riconoscimento della cittadinanza italiana a persone nate e già residenti nei territori dell'ex Impero austro-ungarico (prima del 16 luglio 1920) e ai loro discendenti. La norma si applica sia a chi risiede attualmente in Italia sia a chi ha emigrato all'estero prima della data limite, escludendo però chi si è trasferito nell'attuale Repubblica austriaca. Per ottenere la cittadinanza, i beneficiari devono presentare una dichiarazione formale secondo le modalità previste dalla Legge 91/1992, entro un termine inizialmente fissato a cinque anni dall'entrata in vigore della legge. Il termine è stato successivamente prorogato di altri cinque anni dal Decreto Legislativo 273/2005, convertito in Legge 51/2006, per consentire a più persone di regolarizzare la propria posizione. Questa disposizione rappresenta un riconoscimento storico verso le comunità italiane dei territori ceduti alla Jugoslavia dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare quelli interessati dai Trattati di Parigi (1947) e di Osimo (1975).
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Riferimento normativo
LEGGE 14 dicembre 2000, n. 379
Testo normativo
LEGGE n. 379/2000
# LEGGE 14 dicembre 2000, n. 379
## Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle
persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero
austro-ungarico e ai loro discendenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono: a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano; b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza: 1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 ; 2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73 . 2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonchè ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all' articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1)) 3. È abrogato l' articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 . --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 28-bis, comma 1)che "Per le persone di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379 , il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori cinque anni ".
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La Legge 379/2000 riguarda il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenti di austro-ungarici, con riferimento ai Trattati internazionali di Parigi 1947 e Osimo 1975, e si coordina con la Legge 91/1992 sulle modalità dichiarative. Professionisti che assistono clienti con origini nei territori dell'ex Impero austro-ungarico devono considerare i termini di prescrizione, le modalità di dichiarazione e gli effetti sulla capacità giuridica e sulla successione ereditaria.
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