Legge Procedimenti

Legge 378/1950

Proroga del termine per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria della facolta' prevista dall'art. 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206 per la definizione amichevole delle controversie in materia di determinazione del valore della ricchezza ai fini della applicazione di alcune imposte.

Pubblicato: 30/06/1950 In vigore dal: 28/06/1950 Documento ufficiale

Qual è il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria poteva esercitare la facoltà di abbuono sul valore della ricchezza secondo la Legge 378/1950?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 378/1950 prolunga il termine per l'esercizio di una facoltà già prevista dalla Legge 206/1949, permettendo all'Amministrazione finanziaria di concedere uno sconto (abbuono) non superiore a un terzo del valore stimato nelle controversie relative alla determinazione del valore dei beni. Questa facoltà si applica a quattro tipologie di imposte: l'imposta di registro, l'imposta di successione, l'imposta sul valore netto globale e l'imposta ipotecaria, oltre ai diritti catastali. La norma riguarda specificamente i casi di successioni aperte o atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge 206/1949, nonché le scritture private registrate entro quel termine. In pratica, rappresentava uno strumento di definizione amichevole delle controversie, permettendo all'Amministrazione di ridurre il valore dichiarato fino a un terzo per evitare contenziosi. Il termine ultimo per esercitare questa facoltà era fissato al 31 luglio 1950, rappresentando una proroga rispetto ai termini precedentemente stabiliti.

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Riferimento normativo

LEGGE 28 giugno 1950, n. 378

Testo normativo

LEGGE n. 378/1950 # LEGGE 28 giugno 1950, n. 378 ## Proroga del termine per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria della facolta' prevista dall'art. 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206 per la definizione amichevole delle controversie in materia di determinazione del valore della ricchezza ai fini della applicazione di alcune imposte. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La facoltà concessa dall' art. 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206 , all'Amministrazione finanziaria d'accordare un abbuono non superiore al terzo del valore venale presunto dall'amministrazione stessa nelle controversie per la determinazione di detto valore, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria, nonchè dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della medesima legge 12 maggio 1949, n. 206 , ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, può essere esercitata fino al 31 luglio 1950.

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