Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
Qual è l'oggetto della Legge 377/2001 e quali sono le sue disposizioni principali in materia di violenza negli eventi sportivi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 377/2001 è una legge di conversione del decreto-legge 336/2001, emanata dal Governo italiano con carattere di urgenza per affrontare i fenomeni di violenza che si verificano in occasione di competizioni sportive. Si tratta di una normativa che riguarda principalmente l'ordine pubblico e la sicurezza durante manifestazioni sportive, interessando organizzatori di eventi, forze dell'ordine, società sportive e tifosi. La legge introduce disposizioni urgenti e misure preventive per contrastare comportamenti violenti, disordini e atti vandalici che possono verificarsi prima, durante e dopo le competizioni. Sebbene il documento presentato contenga solo l'articolo di conversione formale, il testo coordinato della normativa (pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale a pagina 23) contiene le disposizioni operative specifiche relative a sanzioni, divieti di accesso agli stadi, misure di prevenzione e responsabilità degli organizzatori.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 ottobre 2001, n. 377
Testo normativo
LEGGE n. 377/2001
# LEGGE 19 ottobre 2001, n. 377
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto
2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni
di violenza in occasione di competizioni sportive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 , recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali Scajola, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2001. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.
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La Legge 377/2001 rappresenta il quadro normativo di riferimento per la prevenzione della violenza negli stadi e durante competizioni sportive, disciplinando aspetti come il divieto di accesso agli impianti sportivi, le responsabilità civili e penali, e le misure di ordine pubblico. Operatori del settore sportivo, società calcistiche e amministratori pubblici consultano questa normativa per conformarsi agli obblighi di sicurezza, gestione della capienza degli stadi e coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza.
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