Legge

Legge 374/2001

Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

Pubblicato: 19/10/2001 In vigore dal: 18/10/2001 Documento ufficiale

Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 374/2001 in materia di contrasto al terrorismo internazionale e quali reati introduce?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 374/2001, emanato il 18 ottobre 2001 in seguito agli attentati dell'11 settembre, introduce misure urgenti per rafforzare la prevenzione e il contrasto del terrorismo internazionale. La norma modifica l'articolo 270-bis del codice penale, ampliando la definizione di associazioni terroristiche per includervi anche quelle rivolte contro Stati esteri, istituzioni e organismi internazionali, non solo contro lo Stato italiano. Introduce inoltre l'articolo 270-ter che punisce chi fornisce assistenza ai membri di associazioni terroristiche, come rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione, con reclusione fino a quattro anni, salvo il caso di prossimi congiunti. Le pene per chi promuove, costituisce o finanzia associazioni terroristiche variano da 7 a 15 anni, mentre la partecipazione è punita con 5 a 10 anni di reclusione. Il decreto prevede inoltre l'obbligatorietà della confisca di beni utilizzati per commettere il reato e dei proventi derivanti dallo stesso, applicando strumenti di prevenzione patrimoniale contro le organizzazioni terroristiche.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 374/2001 # DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374 ## Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 270-bis , 280 , 289-bis e 313 del codice penale ; Visti gli articoli 148 , 149 , 266 e 407 del codice di procedura penale ; Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152 ; Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ; Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ; Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 ((1. L' articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego". 1-bis. Dopo l' articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente: "Art. 270-ter. (Assistenza agli associati). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".)) ((anche internazionale)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438 )) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438 )) ((5. All' articolo 7, n. 1), del codice penale , dopo le parole: "delitti contro la personalità dello Stato" è aggiunta la seguente: "italiano". 5-bis. Agli articoli 307, primo comma , e 418, primo comma, del codice penale le parole: "dà rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione". 5-ter. Agli articoli 307, secondo comma , e 418, secondo comma, del codice penale le parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza è prestata". 5-quater. All' articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: "270-bis, secondo comma," sono soppresse))

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Il Decreto-Legge 374/2001 è il riferimento normativo per chi affronta questioni di terrorismo internazionale, associazioni terroristiche e finanziamento del terrorismo. Magistrati, forze dell'ordine e consulenti legali lo consultano per comprendere i reati di associazionismo terroristico, favoreggiamento, confisca di beni, sequestro preventivo e misure di prevenzione patrimoniale. La norma si interseca con disposizioni su riciclaggio, tracciamento di flussi finanziari sospetti e cooperazione internazionale in materia di sicurezza.

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