Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.
Cosa stabilisce la Legge 372/2000 in merito ai termini di deposito della documentazione nell'espropriazione immobiliare?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 372/2000 converte in legge il decreto-legge 291/2000 e riguarda specificamente la proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione richiesta dall'articolo 567 del codice di procedura civile. Si applica ai procedimenti di espropriazione immobiliare, in particolare alle istanze di vendita dei beni sottoposti a pignoramento. La norma estende i termini ordinari previsti dalla procedura civile, concedendo un periodo transitorio più ampio per depositare la documentazione necessaria a supporto della richiesta di vendita del bene espropriato. Questa proroga era stata introdotta per facilitare gli operatori del settore (creditori, debitori, professionisti legali) nell'adempimento degli obblighi procedurali durante una fase di transizione normativa, evitando decadenze e permettendo una gestione più ordinata dei procedimenti esecutivi immobiliari.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 dicembre 2000, n. 372
Testo normativo
LEGGE n. 372/2000
# LEGGE 14 dicembre 2000, n. 372
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i
termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567
del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita
nell'espropriazione immobiliare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291 , recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall' articolo 567 del codice di procedura civile , relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 dicembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino
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La Legge 372/2000 è il riferimento normativo per chi opera in materia di espropriazione immobiliare, procedura civile esecutiva e diritto processuale civile. Avvocati, ufficiali giudiziari e professionisti del settore immobiliare la consultano per comprendere i termini di deposito della documentazione, le istanze di vendita e la disciplina transitoria applicabile ai procedimenti di pignoramento immobiliare.
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