Legge

Legge 370/1999

Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica.

Pubblicato: 26/10/1999 In vigore dal: 19/10/1999 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi delle università in materia di valutazione interna secondo la Legge 370/1999?

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La Legge 370/1999 introduce un sistema obbligatorio di valutazione interna per tutte le università italiane, finalizzato a verificare l'efficienza della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, nonché degli interventi per il diritto allo studio. Ogni ateneo deve istituire un "nucleo di valutazione di ateneo", organo collegiale composto da 5 a 9 membri, di cui almeno 2 esperti esterni nel campo della valutazione, con il compito di analizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Il nucleo deve acquisire periodicamente le opinioni degli studenti (mantenendone l'anonimato) e trasmettere una relazione annuale entro il 30 aprile al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La norma prevede sanzioni significative: le università che non implementano il sistema entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge vengono escluse per tre anni dal riparto dei fondi per la programmazione universitaria; inoltre, se il nucleo non trasmette la relazione nei termini stabiliti, l'ateneo non può ricevere i fondi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge.

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Riferimento normativo

LEGGE 19 ottobre 1999, n. 370

Testo normativo

LEGGE n. 370/1999 # LEGGE 19 ottobre 1999, n. 370 ## Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Nuclei di valutazione interna degli atenei) 1. Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università, denominato "nucleo di valutazione di ateneo", composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonchè la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 3. Le università che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonchè delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo di valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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La Legge 370/1999 disciplina la valutazione interna universitaria, i nuclei di valutazione di ateneo, il controllo sulla gestione amministrativa e sulla produttività della ricerca. Rettori e amministratori universitari devono garantire l'autonomia operativa dei nuclei, l'accesso ai dati, la trasparenza degli atti e il rispetto della riservatezza, con particolare attenzione ai meccanismi di accountability e alle conseguenze finanziarie del mancato adempimento degli obblighi di rendicontazione.

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