Legge

Legge 37/2011

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. (11G0083)

Pubblicato: 11/04/2011 In vigore dal: 11/04/2011 Documento ufficiale

Quali disposizioni introduce il Decreto-Legge 37/2011 per garantire il funzionamento delle commissioni elettorali circondariali e facilitare il voto dei cittadini all'estero durante i referendum del 12-13 giugno 2011?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 37/2011 affronta due questioni urgenti relative alle consultazioni referendarie di giugno 2011. In primo luogo, disciplina il funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, permettendo ai Prefetti di designare funzionari statali (in servizio o a riposo) come componenti aggiunti, senza oneri per la finanza pubblica, per garantire il raggiungimento del quorum necessario. Questi funzionari intervengono in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti, oppure durante i procedimenti di decadenza previsti dalla normativa elettorale. In secondo luogo, il decreto introduce agevolazioni di viaggio per gli elettori che si recano alle urne: riconosce uno sconto del 40% sul costo del biglietto aereo per i viaggi nazionali (andata e ritorno verso la sede elettorale), con un rimborso massimo di 40 euro per viaggio. Questa misura si applica agli elettori che devono spostarsi via aereo sul territorio nazionale per raggiungere il loro collegio elettorale. Il provvedimento mira a facilitare la partecipazione al voto, in particolare per i cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011, n. 37

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 37/2011 # DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011, n. 37 ## Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. (11G0083) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per assicurare la funzionalità dei procedimenti elettorali, nonchè per disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio 1. Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali ((in servizio o a riposo)) da nominare componenti aggiunti. I funzionari statali partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. 2. All' articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 , dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.».

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