Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.
Qual è l'oggetto della Legge 367/2001 e quali sono le sue principali disposizioni?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 367/2001 ratifica ed esegue l'Accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 10 settembre 1998, che completa e facilita l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. Si tratta di un accordo internazionale che disciplina la cooperazione giudiziaria tra i due Paesi nei procedimenti penali, permettendo uno scambio più efficace di informazioni e prove tra le autorità giudiziarie italiane e svizzere. La legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo e ne dispone l'esecuzione integrale a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo. Inoltre, la normativa prevede conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale italiano, necessarie per adeguare la legislazione nazionale ai nuovi obblighi derivanti dall'Accordo internazionale e per garantire l'effettiva operatività delle disposizioni convenzionali nel sistema giuridico italiano.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 ottobre 2001, n. 367
Testo normativo
LEGGE n. 367/2001
# LEGGE 5 ottobre 2001, n. 367
## Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che
completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma
il 10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale
ed al codice di procedura penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato "Accordo". 2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 367/2001 è il riferimento normativo per l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tra Italia e Svizzera, disciplinando cooperazione giudiziaria, scambio di prove e informazioni, e procedimenti penali transfrontalieri. Magistrati, avvocati e operatori del diritto penale la consultano per questioni di rogatoria internazionale, estradizione, e coordinamento procedurale secondo la Convenzione europea del 1959.
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