Legge

Legge 367/1993

Disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile.

Pubblicato: 18/09/1993 In vigore dal: 17/09/1993 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni del Decreto-Legge 367/1993 per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile?

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Il Decreto-Legge 367/1993, emanato il 17 settembre 1993, autorizza il Dipartimento della Protezione civile ad acquistare aerei ed elicotteri antincendio per potenziare le capacità di spegnimento degli incendi boschivi. La norma risponde a un'esigenza straordinaria e urgente di fronteggiare il grave fenomeno degli incendi boschivi che caratterizzava quel periodo. L'onere complessivo dell'acquisto è stato valutato in 130 miliardi di lire, a carico del Fondo per la protezione civile, con reintegro di 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994 e 1995 prelevati dagli stanziamenti per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi. Il finanziamento è stato coperto mediante utilizzo delle proiezioni di bilancio triennale 1994-1996 del Ministero del Tesoro, con parziale utilizzo dell'accantonamento destinato al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. La norma prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri adotti un'ordinanza in deroga alle norme vigenti, incluse quelle di contabilità generale dello Stato, per definire le modalità di acquisizione e gestione dei velivoli, garantendo comunque il rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. 367

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 367/1993 # DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. 367 ## Disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile, al fine di fronteggiare il grave fenomeno degli incendi boschivi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Al fine di potenziare i velivoli adibiti allo spegnimento incendi il Dipartimento della protezione civile è autorizzato all'acquisto di aerei ed elicotteri antincendio. 2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 130 miliardi, è posto a carico del Fondo per la protezione civile. 3. Il Fondo per la protezione civile è reintegrato della somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, a carico degli stanziamenti destinati agli interventi per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del (( bilancio triennale 1994-1996 )) , al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (( per l'anno 1994 )) , all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. 5. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, a causa dell'imperiosa urgenza conseguente alla recrudescenza del fenomeno, in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, sono definite le modalità di acquisizione dei velivoli di cui al comma 1. Con la medesima ordinanza, sono altresì definite, sino all'emanazione del regolamento di cui all' articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , le modalità di gestione degli aeromobili di cui al presente articolo. 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Il Decreto-Legge 367/1993 riguarda l'acquisizione di beni strumentali per enti pubblici, il finanziamento tramite fondi di protezione civile e le variazioni di bilancio autorizzate al Ministero del Tesoro. Amministratori pubblici e responsabili di bilancio consultano questa norma per comprendere le procedure derogatorie di acquisizione di aeromobili, l'utilizzo di stanziamenti pluriennali e le modalità di reintegro dei fondi utilizzati per interventi di protezione civile.

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