Quali sono gli obiettivi e i poteri delegati al Governo dalla Legge 366/2001 in materia di diritto societario?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 366/2001 è una legge delega che conferisce al Governo il potere di riformare organicamente il diritto delle società di capitali e delle cooperative attraverso uno o più decreti legislativi. Il Governo aveva un anno di tempo dalla sua entrata in vigore per emanare questi decreti, coordinandoli con la normativa comunitaria e con le disposizioni vigenti, in particolare il codice civile e le norme sulla crisi d'impresa. La riforma doveva riguardare sia la disciplina civilistica delle società commerciali che gli illeciti penali e amministrativi correlati, nonché le procedure per definire i procedimenti nelle materie specifiche. I decreti legislativi dovevano essere proposti dal Ministro della giustizia in concerto con i Ministri dell'economia e delle attività produttive, e sottoposti al parere del Parlamento entro sessanta giorni, con possibilità di emanazione anche in assenza di parere. Inoltre, il Governo poteva emanare disposizioni correttive e integrative entro un anno dall'entrata in vigore di ciascun decreto, seguendo la medesima procedura parlamentare.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 ottobre 2001, n. 366
Testo normativo
LEGGE n. 366/2001
# LEGGE 3 ottobre 2001, n. 366
## Delega al Governo per la riforma del diritto societario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 (Delega) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonchè nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12. 2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa, novellando, ove possibile, le disposizioni del codice civile . 3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive. 4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perchè sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 366/2001 rappresenta il fondamento normativo per la riforma del diritto societario italiano, disciplinando società di capitali, cooperative, illeciti penali e amministrativi nelle società commerciali e procedure di crisi d'impresa. Commercialisti, consulenti aziendali e professionisti del diritto societario la consultano per comprendere il quadro normativo delle società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e le relative responsabilità amministrative e penali. La delega legislativa è il meccanismo attraverso cui il Parlamento autorizza l'Esecutivo a legiferare su materie specifiche, mantenendo il controllo attraverso principi direttivi e pareri parlamentari.
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