Legge

Legge 360/2000

Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente l'Associazione italiana della Croce Rossa.

Pubblicato: 07/12/2000 In vigore dal: 02/12/2000 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta la Legge 360/2000 all'organizzazione della Croce Rossa Italiana?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 360/2000 modifica l'articolo 2 del DPR 613/1980, che disciplina l'ordinamento statutario dell'Associazione italiana della Croce Rossa. In particolare, la legge interviene sulla composizione dell'assemblea generale della C.R.I., sostituendo il sistema dei "delegati nominati in sede regionale" con i "presidenti dei comitati locali", rafforzando così il ruolo delle strutture territoriali di base. La modifica riguarda direttamente l'organizzazione interna della Croce Rossa e i meccanismi di rappresentanza democratica dell'associazione. Viene inoltre introdotta una nuova categoria organizzativa, i "comitati locali", riconosciuti formalmente come parte della struttura periferica della C.R.I. accanto ai comitati regionali e provinciali. Questa riforma mira a garantire una maggiore partecipazione delle realtà locali nelle decisioni dell'ente, migliorando la rappresentatività e l'efficienza operativa dell'organizzazione.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 dicembre 2000, n. 360

Testo normativo

LEGGE n. 360/2000 # LEGGE 2 dicembre 2000, n. 360 ## Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente l'Associazione italiana della Croce Rossa. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 2, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), del numero I), le parole: "da un numero di delegati nominati in sede regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dai presidenti dei comitati locali"; b) alla fine della lettera b), del numero II), il punto è sostituito dal punto e virgola, e dopo la medesima lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) dai comitati locali". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 dicembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Veronesi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Fassino Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 (Riordinamento della Croce rossa italiana), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 2. - L'ordinamento statutario dell'Associazione italiana della Croce rossa deve confermarsi, ai sensi dell' art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , ai seguenti criteri: 1. Principio volontaristico nel senso che la qualità di socio possa riconoscersi a chiunque si impegni ad offrire prestazioni volontarie e personali per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione. 2. Compiti: a) contribuire in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739 , allo sgombro ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonchè delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile; b) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi; c) organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali; d) diffondere e promuovere i principi umanitari ai quali la istituzione della Croce rossa internazionale è informata. L'organizzazione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) è determinata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando la competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale. 3. Strutture, da articolarsi secondo il seguente modulo: I. un'organizzazione centrale composta: a) dal presidente nazionale, eletto dall'assemblea generale nel proprio seno; b) dall'assemblea generale della C.R.I. costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai presidenti dei comitati sociali; c) dal consiglio direttivo nazionale, composto da membri eletti tra i soci della C.R.I. e da rappresentanti ministeriali designati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della sanità e dal Ministro della difesa. Il consiglio nomina nel suo ambito la giunta esecutiva nazionale; d) dal collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della difesa e dai relativi membri supplenti; II. un'organizzazione periferica costituita: a) dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione, formati da componenti eletti tra i soci e rappresentanti della regione e dei comitati provinciali; b) dai comitati provinciali, istituiti presso ogni capoluogo di provincia, formati da componenti eletti tra i soci o rappresentanti della provincia; b-bis) dai comitati locali. 4. Gratuità delle cariche. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite e non compatibili con incarichi retribuiti dalla Associazione stessa. È ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento delle rispettive cariche. Spetta ai componenti del collegio dei revisori dei conti il gettone di presenza, nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.".

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La Legge 360/2000 modifica il DPR 613/1980 riguardante l'ordinamento statutario della Croce Rossa Italiana, disciplinando assemblea generale, presidenti regionali, provinciali e comitati locali. Amministratori, revisori dei conti e organi direttivi della C.R.I. consultano questa normativa per questioni di governance, rappresentanza democratica e struttura organizzativa dell'ente del terzo settore.

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