Legge

Legge 36/2019

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. (19G00042)

Pubblicato: 03/05/2019 In vigore dal: 26/04/2019 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 36/2019 in materia di legittima difesa nel codice penale?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 36/2019 modifica l'articolo 52 del codice penale per ampliare e semplificare le condizioni di legittima difesa, introducendo il principio della "presunzione di proporzionalità" in specifiche situazioni. In particolare, la norma stabilisce che sussiste sempre il rapporto di proporzione tra difesa e offesa quando una persona legittimamente presente in una abitazione, luogo di lavoro o esercizio commerciale utilizza un'arma legittimamente detenuta per difendere sé stessa, altri o i propri beni contro un'intrusione violenta. La legge estende questa protezione anche ai luoghi dove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale, non solo alle abitazioni private. Inoltre, introduce una norma che considera sempre in stato di legittima difesa chi respinge un'intrusione caratterizzata da violenza o minaccia di uso di armi, eliminando di fatto la necessità di valutare caso per caso la proporzionalità della reazione difensiva in queste circostanze specifiche.

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Riferimento normativo

LEGGE 26 aprile 2019, n. 36

Testo normativo

LEGGE n. 36/2019 # LEGGE 26 aprile 2019, n. 36 ## Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. (19G00042) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all' articolo 52 del codice penale 1. All' articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» è inserita la seguente: «sempre»; b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»; c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone». NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 52 del codice penale , così come modificato dalla presente legge: «Art. 52 (Difesa legittima). - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.».

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La Legge 36/2019 riguarda la legittima difesa, la proporzionalità della difesa e l'intrusione violenta, ed è rilevante per proprietari di abitazioni, esercenti commerciali e professionisti. Consulenti legali e studi professionali devono conoscere questa normativa per valutare responsabilità civile e penale, diritto di proprietà, tutela dei beni e protezione della persona in caso di violazione di domicilio o intrusione in locali commerciali.

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