Quali sono le disposizioni urgenti previste dal Decreto-Legge 36/1992 per il Corpo di polizia penitenziaria e quali limiti numerici vengono fissati per le assunzioni?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 36/1992 introduce misure straordinarie per accelerare le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, consentendo di assumere agenti anche in numero superiore all'organico ordinario previsto. Questo provvedimento si applica fino al completo riempimento dei posti vacanti e riguarda specificamente il personale con qualifica di agente e assistente. Le assunzioni in eccedenza sono però limitate al numero delle vacanze esistenti nei ruoli superiori di sovrintendenti e ispettori, creando così un collegamento tra i diversi livelli gerarchici. Le eccedenze create nel ruolo degli agenti vengono progressivamente riassorbite attraverso le normali procedure di avanzamento di carriera o mediante nuove assunzioni, garantendo un equilibrio nel lungo termine.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1992, n. 36
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 36/1992
# DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1992, n. 36
## Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e
istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di assumere, con le precedenti procedure, personale del Corpo di polizia penitenziaria anche in eccedenza rispetto all'attuale organico, nei limiti delle vacanze numeriche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, nonchè di provvedere alle strutture amministrative della giustizia minorile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria 1. Fino a quando non sarà avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle. 2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni. 3. Fino alla determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell' articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 , e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173 . 4. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , si applica sino al 31 dicembre 1993.
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Il Decreto-Legge 36/1992 disciplina le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria, gli organici, le procedure di reclutamento e la gestione delle eccedenze di personale. Amministratori pubblici e responsabili delle risorse umane nel settore penitenziario consultano questa normativa per comprendere i limiti numerici delle assunzioni, il collegamento con i ruoli superiori e le modalità di riassorbimento delle eccedenze secondo le procedure ordinarie di avanzamento.
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